News dal Parlamento

Stop al caporalato

Una legge di civiltà che viene per la prima volta affrontata dal Parlamento: si tratta delle Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, insomma, il cosiddetto caporalato. L’abbiamo approvata, alla Camera, proprio questa settimana e ciò che ci prefiggiamo è di fermare una delle piaghe più gravi che affliggono la nostra agricoltura.

Il fenomeno dell’intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura coinvolge circa 400mila lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in tutti i settori dell’agricoltura. La norma incide con significative modifiche al quadro normativo penale attuale, con un nuovo articolo che riscrive la condotta illecita del caporale, indicando per la fattispecie base del reato (chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, e il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche, ma non necessariamente, con l’utilizzo di caporalato, sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno) la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il datore di lavoro risponde del reato di caporalato, a prescindere dall’intervento del caporale, solo se sfrutta e approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori.

La fattispecie aggravata del reato prevede la reclusione (da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) quando il reato di caporalato è compiuto mediante violenza o minaccia. Nel caso in cui il numero dei lavoratori coinvolti sia superiore a tre, uno o più di essi siano minore di età o siano stati esposti a situazioni di grave pericolo, sono previste aggravanti con aumento della pena da un terzo alla metà.

Si introduce, inoltre, il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Ancora, viene integrato e rafforzato il quadro normativo che ha istituito nel 2014 la Rete finalizzata a rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, e vengono introdotte misure per favorire il regolare trasporto dei lavoratori agricoli e l’adozione di un apposito piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali.

Mai più abusi sui deboli

La cronaca ci mette sotto gli occhi sempre più spesso casi di violenza ai danni dei più deboli nelle strutture dove dovrebbero essere protetti. Ecco perché la seconda, importante norma che abbiamo approvato in questi giorni contiene le Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. Il testo ora passa al Senato.

Il provvedimento prevede, innanzitutto, una delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per la definizione delle modalità della valutazione attitudinale per l’accesso alle professioni educative e di cura, oltre alle modalità di formazione obbligatoria iniziale e permanente. La delega prevede inoltre che il Governo individui adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo.

Vengono poi puntualmente disciplinati i sistemi di videosorveglianza: dovranno essere conformi a un regolamento del Garante della privacy che definirà gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all’installazione di questi sistemi e al trattamento dei dati personali. La loro presenza dovrà essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alle aree videosorvegliate e potranno essere installati solo previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali. Nelle medesime strutture viene espressamente vietato l’uso di webcam.

Altrettanto importante è la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all’installazione e all’attivazione dei sistemi di video-sorveglianza. In base al testo che giunge in Aula, l’accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è vietato, salvo il caso di notizia di reato.

Il clima val ben un accordo

Di solito vi elenco le ratifiche senza dare tante spiegazioni, perché spesso si tratta di testi tecnici che rischiano solo di annoiare. Ma voglio darvi conto, invece, della Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

E questo perché con l’approvazione di questo disegno di legge l’Italia si prepara ad affrontare una delle più grandi sfide del futuro, cioè quella del contrasto al cambiamento climatico e delle relative misure di mitigazione e adattamento. Una questione planetaria che incrocia tutti i più grandi temi globali del nostro tempo: dallo sviluppo sostenibile alla green economy, dalla lotta al dissesto idrogeologico all’adattamento ai fenomeni meteorologici sempre più estremi, dall’alternarsi di siccità e alluvioni ai migranti climatici.

Senza contare che il cambiamento climatico può contribuire allo sviluppo economico, anche nella prospettiva di avere sistemi energetici a zero emissioni. Ecco: questo accordo mette le basi affinché anche l’Italia, in tutti i suoi settori, rispetti ciò che è stato deciso a Parigi. Sarà difficile? Pazienza: ne va del nostro futuro, ma ancora di più di quello dei nostri figli e dei nostri nipoti.

 

Lattiero-caseario, quei criteri restrittivi

Ho presentato ancora un’interrogazione, a risposta immediata in Commissione Agricoltura, al Ministro delle Politiche agricole, sul tema della produzione lattiero-casearia. L’indebitamento delle aziende zootecniche italiane è, infatti, cresciuto a causa della lunga crisi del settore, una piaga che se non sarà debellata è destinata a decimare le imprese attive e a incidere sulla capacità produttiva nazionale di latte e prodotti caseari.

Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte e al miglioramento della qualità del latte bovino, la legge di stabilità 2015 ha istituito il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per il 2016 e il 2017. Ad aprile scorso, sono state ripartite le risorse disponibili e sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso da parte delle aziende del settore.

Criteri, tuttavia, talmente restrittivi, oltre alle complesse procedure e modalità di erogazione, che rischiano di limitare fortemente il campo delle imprese beneficiarie e di escludere dal beneficio proprie le imprese più indebitate e a rischio di chiusura. Per questo chiedo di sapere quante risorse del Fondo sono state distribuite alle aziende dall’entrata in vigore del decreto, sia per la misura relativa al credito finalizzato agli investimenti, sia per il consolidamento delle passività.

LA RIFORMA PASSO PASSO

 

Il referendum

Affrontiamo questa volta il tema del referendum e vediamo come cambia con la proposta di riforma costituzionale.

Testo vigente art. 75 Testo modificato
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali identico
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,o se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. identico

 Commento

L’articolo 15 del testo di legge costituzionale modifica l’articolo 75 della Costituzione sul referendum abrogativo, introducendo un nuovo quorum per la validità del referendum, ossia la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori. Nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000, resta fermo il quorum di validità attualmente previsto, ossia la maggioranza degli aventi diritto al voto. Va ricordato inoltre che, in base al nuovo quarto comma dell’articolo 71, sono introdotti nell’ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo.

 

Paolo Cova

News dal Parlamento

Furto di rame: pene più aspre

Il titolo della proposta di legge che abbiamo approvato questa settimana, alla Camera, potrebbe non suggerire niente di specifico: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Ma se dico che intende contrastare il fenomeno del furto di rame, sappiamo tutti di cosa si sta parlando. Non è un reato indifferente perché ha delle pesanti conseguenze sull’economia del paese, causando decine di milioni di euro di danni e disservizi nella fornitura di energia elettrica e nelle telecomunicazioni.

Per avere un’idea, nel 2015 Enel Spa ha segnalato disservizi nell’erogazione di energia elettrica per 697.581.423 minuti; Fs ha dovuto disporre il rallentato della circolazione di 6.761 treni, accumulando un totale di 138.525 minuti di ritardo, con danni per decine di milioni di euro. In totale, l’anno scorso i furti di rame registrati sono stati 14.448.

Episodi addebitabili non solo a singoli soggetti, ma anche a criminalità organizzata, che è solita poi rivendere nel mercato nero il metallo rubato. Quindi, il furto di rame è diventato business e la legge prevede, per questo, la punibilità espressa con pena detentiva più aspra se il reato è commesso in forma associata. In generale, la proposta di legge aumenta ulteriormente il contrasto al fenomeno: la nuova disposizione stabilisce, in particolare, che chi compie questo tipo di furto è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da mille a 5mila euro. Inoltre, reclusione da 3 a 8 anni quando a commettere furto o ricettazione di rame sia l’associazione a delinquere.

 

Una mano ai vigili fuoco e comparto sicurezza

Dopo che la grave crisi economica a livello europeo e internazionale ha determinato perdita di posti di lavoro nel privato e una forte contrazione delle dinamiche salariali nel settore pubblico, sono finalmente in corso interlocuzioni tra il Governo, le associazioni sindacali e datoriali al fine di definire in modo concorde l’atto di indirizzo che formalmente riavvierà la stagione della contrattazione nel comparto pubblico. In questo quadro, un’attenzione particolare va certamente riconosciuta al personale dei vigili del fuoco, delle forze armate e delle forze di polizia, in considerazione non solo della particolare delicatezza del lavoro svolto dagli appartenenti al comparto sicurezza, ma anche in considerazione del fatto che il loro lavoro incide direttamente sui bisogni della collettività.

Per questo abbiamo approvato una mozione che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, anche attraverso la previsione dello stanziamento di risorse finanziarie nel disegno di legge di bilancio in corso di presentazione, per proseguire e rafforzare le iniziative già messe in campo per il rinnovo del contratto del pubblico impiego, con specifica attenzione al rinnovo dei contratti nel settore del comparto sicurezza.

Temi caldi in Europa

Mercoledì mattina il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è venuto alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre e ha presentato quali siano i temi caldi del futuro dibattito. Intanto, ha ricordato che il 25 marzo del 2017, sessant’anni dopo la firma dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, i 27 Paesi che fanno parte dell’Unione europea si riuniranno a Roma e proveranno a immaginare il futuro. L’incontro può essere uno spartiacque rilevantissimo, cruciale, decisivo, ha detto Renzi.

Si tornerà, poi, ancora sulla questione dell’immigrazione: l’Unione europea si accinge a discutere del prossimo bilancio. Per Renzi l’Italia deve essere promotrice di una posizione durissima nei confronti di quei Paesi che fanno parte dell’Unione europea, che hanno ricevuto molti denari dalla comune appartenenza, che hanno ricevuto molti fondi per rilanciare i propri territori e che, in questa fase, si stanno smarcando dai propri impegni assunti formalmente di ricollocazione degli immigrati.

Si parlerà, infine, della questione di politica internazionale. La discussione verterà sulla Russia, di conseguenza sulla Siria, sulla situazione drammatica del Medio Oriente e sulla necessità per i nostri Paesi di svolgere un ruolo finalmente propositivo di politica europea estera. Appuntamento che per l’Italia sarà preceduto da un importante e rilevante meeting internazionale: la visita di Stato che il Presidente degli Stati Uniti ha chiesto e che vedrà Renzi a Washington da lunedì a mercoledì. Fatto particolarmente significativo perché avviene dopo un numero considerevole di anni, ma anche perché testimonia un rapporto molto forte tra gli Stati Uniti e l’Italia che il Presidente Obama ha definito come un rapporto che conosce oggi il livello più alto della sua storia.

Al termine delle comunicazioni e del dibattito che ne è seguito, abbiamo approvato una articolata risoluzione nella quale, in estrema sintesi, abbiamo impegnato il Governo sui temi della migrazione e a promuovere conclusioni ambiziose sulla politica commerciale europea, ribadendo l’importanza strategica delle relazioni transatlantiche.

 

 

Tutti i numeri dell’Italia

L’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, fatto in settimana, con lo scopo di aggiornare, appunto, le previsioni macroeconomiche, di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici, ha dato un quadro del momento che stiamo vivendo. Per capirci, è emerso che la crescita in Italia è tornata positiva nel 2014, ha accelerato nel 2015 e si sta rafforzando nel 2016. Il ritmo della ripresa, tuttavia, è rallentato dalla durezza della doppia e profonda recessione che ha caratterizzato il periodo 2009-2013. In particolare, l’Eurozona appare esposta al rischio di prolungata bassa crescita più di altre regioni.

Il Governo, fin dal suo insediamento, ha perseguito una strategia orientata al rilancio degli investimenti, pubblici e privati e, in modo particolare, al sostegno dei consumi interni, attraverso l’aumento del reddito disponibile delle famiglie e la riduzione della pressione fiscale, scesa dal 43,6 del 2013 al 42,1 del 2016.

Ancora qualche dato contenuto nella Nota che presenta una revisione al ribasso della stima di crescita del Pil per l’anno in corso rispetto alle previsioni formulate nel Def, dall’1,2 per cento allo 0,8 per cento; in relazione alle incertezze che caratterizzano il quadro macroeconomico, anche le previsioni di crescita tendenziale per il 2017 sono ridimensionate allo 0,6 per cento rispetto all’1,2 per cento previsto ad aprile; vengono invece confermate le stime per il 2018 e il 2019, che si attestano all’1,2 e all’1,3 per cento.

Dopo l’illustrazione, abbiamo approvato una risoluzione che impegna il Governo su vari fronti, ma in particolare a proseguire con il programma di dismissione e valorizzazione del patrimonio pubblico e di privatizzazione delle partecipazioni societarie; a realizzare un programma di interventi di adeguamento antisismico del territorio e del patrimonio abitativo, artistico e culturale del Paese; a predisporre gli interventi necessari a far risalire nel periodo di riferimento il rapporto tra investimenti pubblici e Pil, con particolare riguardo agli investimenti in infrastrutture, in campi quali l’edilizia scolastica e ospedaliera, la riqualificazione urbana, il contrasto al dissesto idrogeologico, l’innovazione e la ricerca; a sostenere la competitività delle imprese e a favorirne lo sviluppo; a promuovere politiche orientate alla famiglia e al sostegno dei carichi familiari; a garantire una dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale idonea ad assicurare l’erogazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza in campo sanitario; a prorogare ulteriormente le maggiorazioni delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico.

 

 

LA RIFORMA PASSO PASSO

 

Il procedimento legislativo

Parliamo ancora di questa importante fase della vita parlamentare, quando le leggi passano dal Presidente della Repubblica e quando viene chiamata in causa la Corte costituzionale.

 

 

Testo vigente art. 73 Testo modificato
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. identico
  Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. identico

 

 

Testo vigente art. 74 Testo modificato
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. identico
  Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

 

Commento

L’articolo 13 del testo di legge costituzionale introduce un nuovo secondo comma all’articolo 73 della Costituzione, che prevede che le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Affinché ciò avvenga occorre che almeno un terzo dei componenti del Senato o un quarto dei componenti della Camera presentino – entro 10 giorni dall’approvazione della legge – un ricorso motivato. La nuova previsione stabilisce che la Corte costituzionale si pronunci entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

L’articolo 14 del testo di legge costituzionale modifica, invece, l’articolo 74 della Costituzione in materia di rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, stabilendo che, qualora il rinvio riguardi i disegni di legge di conversione di decreti-legge, è contemplato un differimento di 30 giorni rispetto al termine costituzionale di 60 giorni per la conversione. Con una seconda modifica, viene adeguata la formulazione dell’articolo al nuovo procedimento legislativo delineato dall’articolo 70, specificando che se “la legge” è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

 

Appuntamento

 

Lunedì 17 ottobre 2016 alle ore 10.45 interverrò ad un interessante dibattito sulla filiera del latte alla 533^ Fiera Agricola di Abbiategrasso.

Paolo Cova

Il Sicomoro

Carissime e carissimi,

 

la nostra newsletter del Sicomoro affronta problematiche sociali come il cyberbullismo, malattie rare e teoria del gender; riprende il tema di forte attualità del referendum e comprende un mio articolo sugli stili di vita e la legge contro lo spreco alimentare. Aiutaci a diffonderlo.

Se vuoi leggere clicca qui.

 

Ciao

Paolo Cova

Il capogruppo Rosato e l’on. Cova spiegano “Le ragioni del Sì”, venerdì 14 ottobre, alle 18, alla biblioteca Calvairate, a Milano

Capire il referendum e cosa cambierà con la riforma costituzionale. E soprattutto conoscere i motivi delle modifiche che sono state apportate alla Carta e perché decidere di sostenerli, direttamente dalla voce dei protagonisti.

Sarà possibile domani, venerdì 14 ottobre 2016, alle 18, alla biblioteca Calvairate, in via Ciceri Visconti 1, a Milano, dove si parlerà de “Le ragioni del Sì”, con l’on. Ettore Rosato, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, l’on. Paolo Cova, parlamentare del Pd, Bruno Ceccarelli, consigliere comunale Pd. Introduce Luigi Costanzo, Comitato Basta un Sì Milano 4.
Se vuoi leggere voantino clicca su locandina

Roma, 13 ottobre 201 6

News dal Parlamento

Come cambia l’informazione

Questa settimana abbiamo approvato un testo atteso: l’Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, assieme alla Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Il provvedimento prevede una ridefinizione della platea che può accedere ai contributi del sostegno pubblico all’editoria secondo due linee di fondo: maggiore trasparenza e migliore definizione della piccola editoria. Si vuole privilegiare in particolare il tema del no profit e delle cooperative di giornalisti, mentre si escludono, in maniera molto chiara, sia i fogli di partito sia le società quotate in Borsa.

Gli obiettivi sono plurimi: si vuole assicurare diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione a livello locale e nazionale; incentivare l’innovazione nell’informazione e nella rete di distribuzione e vendita e le imprese del settore a investire e acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo; portare sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell’informazione digitale. Perciò, vogliamo garantire che al contributo pubblico corrispondano capacità economica e imprenditoriale, una reale esistenza sulla base delle copie vendute, e la capacità di raccogliere fondi diretti.

Questi fondi sono destinati, dunque, alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti non aventi fini di lucro; editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche; enti senza fini di lucro; cooperative giornalistiche; associazioni dei consumatori a condizione che risultino iscritte nell’elenco istituito dall’articolo 137 del codice del consumo; quotidiani e periodici in lingua italiana editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero; imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti.

Non riceveranno i fondi organi di informazione di partiti, movimenti politici e sindacali; tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa; periodici specialistici di carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico.

Altro punto importante del provvedimento è la revisione dell’ordine dei giornalisti e del suo consiglio nazionale secondo un principio di razionalizzazione delle competenze. Si interviene anche sul tema dei prepensionamenti di questo settore con un criterio di razionalità, che dice che laddove c’è bisogno di un intervento pubblico e, quindi, di contributi, ci deve essere rigore, un accompagnamento verso una condizione simile a quella di tutti i lavoratori.

Per quanto riguarda la Rai, viene introdotto il limite massimo retributivo di 240mila euro annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione. Inoltre, la durata della concessione per l’emittente pubblico è fissata ora in 10 anni contro i 20 precedentemente previsti.

 

Altri passi sulla giustizia

Altro provvedimento importante approvato nei giorni scorsi, la Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Il testo interviene su più punti. Intanto, si occupa dell’organico della Corte di cassazione per potenziarlo e consentire il mantenimento in servizio dei vertici; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente a garantire la celere copertura degli uffici vacanti; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza.

Poi, si supera la farraginosità dell’attuale “procedimento-filtro” in Cassazione (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza) prevedendo, sul modello della Cassazione penale, che sia il presidente della sezione con decreto, in sede di fissazione dell’adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro. Viene modificata la disciplina del concorso per magistrato ordinario, prevedendo una forma di immissione in servizio più rapida, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici. Viene poi aumentato da 3 a 4 anni il periodo di permanenza nella sede cui è subordinata la richiesta di trasferimento dei magistrati ordinari.

Ulteriore finalità del provvedimento d’urgenza è il potenziamento degli uffici di sorveglianza che nel corso della legislatura hanno visto ampliate le proprie funzioni. Mentre per quanto riguarda le misure urgenti a sostegno della giustizia amministrativa, si parla del miglior funzionamento del processo amministrativo telematico.

Infine, si è deciso di consentire il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati che svolgono funzioni direttive in Consiglio di Stato o alla Corte dei Conti e degli avvocati dello Stato che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età.

 

Mineo, un Cara diverso

Abbiamo sentito tutti nominare, forse anche più volte, il centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Mineo, in provincia di Catania. Una struttura nata nel 2011, a seguito della proclamazione, da parte del Governo italiano, dello stato di emergenza per far fronte all’eccezionale afflusso di migranti sulle coste italiane a seguito degli sconvolgimenti politici avvenuti nei Paesi arabi del nordafrica. Non vi racconto la storia di come si è sviluppato, ma posso dire che dai sopralluoghi effettuati nel 2015 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, sono emerse criticità accentuate nella gestione in termini di qualità dei servizi resi agli ospiti: abitazioni degradate e talora fatiscenti, sovraffollamento, precarie condizioni igienico sanitarie, prese nza insufficiente in relazione al numero degli ospiti di operatori qualificati per il sostegno educativo, psicologico, sanitario, linguistico. Altre gravi carenze sono state riscontrate anche sul piano della trasparenza della gestione amministrativa, in relazione al rapporto coi fornitori, all’assunzione del personale, al sistema di registrazione delle presenze.

Il centro oggi è commissariato, ma ciò non ci ha impedito di approvare una mozione in cui si impegna il Governo a ridurre progressivamente le presenze all’interno del Cara, proseguendo nel ridimensionamento della struttura avviato dopo il commissariamento; a garantire la necessaria discontinuità nel modello di gestione, proseguendo nell’opera di riqualificazione dei servizi offerti al fine di una migliore qualità dell’accoglienza nel rispetto della dignità dei soggetti ospitati; ad escludere l’ipotesi di adibire il Cara di Mineo alla funzione di hotspot; a destinare appositi lotti all’ospitalità e all’assistenza di categorie vulnerabili, quali donne in difficoltà, famiglie e minori non accompagnati; a indire, per la futura gestione, gare di appalto separate per singoli lotti corrispondenti alle diverse tipologie di servizi, in modo da favorire la concorrenza ed elevare la qualità e l’economicità della gestione.

Le ragioni del “sì”

Questa settimana un primo appuntamento sul referendum a cui interverrò con l’On. E. Rosato e il consigliere B. Ceccarelli avrà luogo venerdì 14 ottobre, ore 18.00, presso la Biblioteca Calvairate a Milano, qui la locandina.

 

 

A Vimodrone “Basta un Sì”

Un secondo appuntamento, Il Comitato “Basta un sì” di Vimodrone organizza per domenica 16 ottobre 2016, a partire dalle 10, in piazza Unità d’Italia, l’incontro “Un Sì per cambiare l’Italia”. Sarò presente e interverrò assieme a Sara Valmaggi, Vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia e componente della Commissione Sanità e assistenza, Stefano Gibilisco, consigliere comunale di Vimodrone, Alessandro Iobbi, coordinatore del Comitato “Basta un Sì” di Vimodrone.

Qui la locandina

 

 

LA RIFORMA PASSO PASSO

 

Il procedimento legislativo

Non avevamo ancora terminato di capire come cambia il nuovo procedimento legislativo. Ecco gli altri due articoli della riforma che se ne occupano.

 

 

Testo vigente art. 71 Testo modificato
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale identico
Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
 

 

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

 

 

Testo vigente art. 72 Testo modificato
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
 

 

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

 

 

 

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70. Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge.

 

 

 

Commento

L’articolo 11 del testo di legge costituzionale modifica l’articolo 71 della Costituzione che disciplina l’iniziativa legislativa in generale, lasciando inalterato il primo comma che attribuisce il potere di iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferito con legge costituzionale.

Più in generale, nel nuovo testo costituzionale, la presentazione dei disegni di legge risulta così disciplinata: i disegni di legge ad approvazione bicamerale sono presentati alla Camera o al Senato; tutti gli altri disegni di legge devono necessariamente essere presentati alla Camera; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge devono essere presentati alla Camera; i disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali devono essere presentati alla Camera. Viene attribuito al Senato il potere di richiedere alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi.

 

 

 Paolo Cova

News dal Parlamento

Piccoli comuni: l’Italia da salvare

Piccoli comuni protagonisti, questa settimana, alla Camera. Abbiamo, infatti, approvato il testo unificato di alcune proposte di legge per le Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici.

Sono 5.585 i cosiddetti piccoli comuni e amministrano più della metà del territorio nazionale. In essi vivono oltre 10 milioni di italiani. Tra le misure principali previste per loro la diffusione della banda larga e misure di sostegno per l’artigianato digitale; la semplificazione per il recupero dei centri storici in abbandono o a rischio spopolamento anche per la loro conversione in alberghi diffusi; gli interventi di manutenzione del territorio con priorità per la tutela dell’ambiente e la prevenzione del rischio idrogeologico; la messa in sicurezza di strade e scuole e interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico; l’acquisizione e riqualificazione di terreni e edifici in abbandono; la possibilità di acquisire case cantoniere da rendere disponibili per attività di protezione civile, volontariato, promozione dei prodotti tipici locali e turismo; la realizzazio ne di itinerari turistico-culturali ed enogastronomici e di mobilità dolce; la possibilità di acquisire binari dismessi e non recuperabili all’esercizio ferroviario, da utilizzare come piste ciclabili; la dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, possibilità per i centri in cui non ci sono uffici postali di pagare bollette e conti correnti presso gli esercizi commerciali; la facoltà di istituire, anche in forma associata, centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per attività di volontariato e culturali; interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive insediate nei piccoli comuni; la promozione delle produzioni agroalimentari a filiera corta e del loro utilizzo anche nella ristorazione collettiva pubblica.

Per le aree oggi in condizioni di maggior difficoltà è previsto uno specifico stanziamento di 100 milioni per il periodo che va dal 2017 al 2023.

Ricostruire subito e bene

È passato poco più di un mese dal terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito una vasta area dell’Appennino centrale al confine tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, coinvolgendo, in particolare, i comuni di Amatrice, Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco, fino a Norcia, provocando inoltre danni anche in molte altre parti del territorio delle quattro regioni. Per questo, in settimana, abbiamo approvato una mozione concernente iniziative a favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, nonché per la prevenzione dei rischi derivanti dai terremoti.

Tra i principali impegni chiesti al Governo su questo tema la necessità di adottare con tempestività le iniziative normative necessarie al superamento della situazione di emergenza e al ritorno alle normali condizioni di vita in tutti i comuni colpiti dal sisma, individuati secondo un principio di gradualità rispetto alla natura dei danni subiti; garantire la ricostruzione dell’intero patrimonio abitativo danneggiato dal sisma, nel rispetto dell’identità urbanistica ed architettonica dei luoghi, e degli insediamenti produttivi colpiti; assumere iniziative per prevedere la sospensione del pagamento dei tributi; prevedere misure per assicurare la continuità d’esercizio delle imprese agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizio; assicurare la piena tutela dei lavoratori delle aziende colpite dal sisma che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali ordinari o che li hanno esauriti; accelerare la riparazione dei danni, la ricostruzione ex novo, l’adeguamento e il miglioramento sismico delle opere pubbliche; potenziare le infrastrutture viarie e ferroviarie e la diffusione della banda larga nelle aree colpite dal sisma, al fine di favorirne l’accessibilità ed il mantenimento del tessuto sociale ed economico; prevedere misure di sostegno alla piena operatività delle strutture amministrative comunali e per il recupero del patrimonio artistico e culturale; costruire una governance della ricostruzione che garantisca la piena partecipazione ed il consapevole consenso degli enti territoriali e delle comunità locali coinvolte nelle scelte da effettuarsi.

Basta al genocidio Yazida

È una delle tante atrocità di cui poco sappiamo, ma che avvengono praticamente sotto i nostri occhi, oggi, nel 2016, mentre il resto del mondo va molto più avanti di quanto ci si potesse immaginare: dopo la costituzione dello Stato islamico, la popolazione yazida, residente al confine tra l’Iraq e la Siria, è divenuta oggetto di persecuzioni, abusi e violenze da parte dei guerriglieri dell’Is. Migliaia di persone sono state costrette a fuggire dalle zone di origine, nei pressi della città di Mosul, per sottrarsi ai massacri e alle torture perpetrate ai loro danni. L’applicazione della legge islamica ha determinato la costituzione di tribunali che irrogano pene disumane, come la lapidazione e l’amputazione. È giunta persino notizia che alcuni adolescenti sarebbero stati condannati a morte, solo per aver guardato una partita di calcio e testimonianze riportano che i militanti dell’Is seminano terrore e agiscono con ferocia inaudita contro le minoranze, con pubbliche esecuzioni, stuprando e schiavizzando donne e bambini.

Ecco perché alla Camera abbiamo approvato una mozione per il riconoscimento del genocidio del popolo yazida che impegna il Governo a promuovere, anche in coordinamento con i partner dell’Unione europea, ogni iniziativa volta al riconoscimento nelle competenti sedi internazionali del genocidio yazida e all’avvio di un procedimento contro i responsabili presso la Corte penale internazionale; ad adoperarsi, d’intesa con gli altri Paesi dell’Unione europea, nel quadro degli strumenti a disposizione della comunità internazionale, in seno all’organizzazione delle Nazioni Unite, per far cessare ogni violenza nei confronti della popolazione yazida; ad assumere iniziative per realizzare corridoi umanitari al fine di favorire l’arrivo di aiuti internazionali a sostegno della popolazione civile colpita dalle violenze; a soccorrere, attraverso specifiche iniziative di assistenza umanitaria e sanitaria, le vittime della violenza.

LA RIFORMA PASSO PASSO

Il procedimento legislativo

Il nostro viaggio alla scoperta della riforma costituzionale continua cercando di capire come cambia il nuovo procedimento legislativo.

Testo vigente art.70 Testo modificato
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero qu ando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

Commento

Spesso sento commentare questo cambio di articolo come esempio di lunghezza( prima era poche righe) e di testo complicato. E’ vero ma il cambio del bicameralismo perfetto non può continuare a mantenere una funzione legislativa identica tra le due assemblee e vanno indicate le nuove funzioni del Senato. Prima bastava dire che facessero le stesse identiche funzioni legislative, ora non più.

Inoltre questo articolo serve a comprendere il nuovo ruolo e competenza del Senato che non ha compiti identici a prima. Dunque, l’articolo 10 del testo di legge costituzionale, che sostituisce l’articolo 70 della Costituzione, differenzia i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi. Il nuovo articolo disciplina il procedimento legislativo innovando profondamente rispetto all’attuale: vengono infatti delineate due tipologie di procedimento, bicamerale e monocamerale, cui si affianca una specifica procedura, monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, per le sole leggi che applicano la cosiddetta clausola di supremazia. In base alla nuova architettura, il procedimento legislativo bicamerale, caratterizzato da un ruolo paritario delle due Camere, che esercitano collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa, come nel sistema attualmente vigente, è mantenuto solo per alcu ne categorie di leggi.

Nello specifico, si prevede l’esercizio collettivo della funzione legislativa per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, solo per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore, per la legge elettorale del Senato, la ratifica dei tra ttati sull’appartenenza dell’Italia all’Ue, l’ordinamento di Roma capitale, l’attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, le norme di procedura per le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, sulla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Ue. Nel testo costituzionale è stato esplicitato che queste leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate in base al medesimo procedimento bicamerale. Tutte le altre leggi sono approvate solo dalla Camera con un procedimento legislativo monocamerale “partecipato”, ferma restando, infatti, la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell’iter legislativo: in particolare, il Senato può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti, disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall’altro ramo del Parlamento. Le eventuali proposte di modificazione, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all’esame della Camera dei deputati, alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva.

Anche i disegni di legge di bilancio seguono il procedimento monocamerale, con la differenza che il loro esame da parte del Senato avviene in via automatica e il termine per deliberare proposte di modifica è di 15 giorni dalla data della trasmissione del testo da parte della Camera.

Vi segnalo infine l’icontro pubblico a Milano “Chi e perchè ha ucciso aldo Moro” dell’On. Gero Grassi che si terrà lunedì 3 ottobre alle ore 18.00, per maggiori informazioni clicca qui.

Paolo Cova

Pacchetto latte anticrisi è la soluzione migliore per la nostra produzione, ricca di valore aggiunto

“Quello che è uscito dal piano europeo di contenimento della produzione lattiera è la situazione migliore per i nostri allevatori perché viene tolto dal mercato il latte estero, mentre il nostro, di pregio e con valore aggiunto, continua a essere prodotto”, è la risposta che dà l’on. Paolo Cova, parlamentare del Pd e componente della XIII Commissione Agricoltura della Camera, alle critiche dell’assessore regionale all’Agricoltura della Lombardia al Pacchetto latte anticrisi.

“Gli altri Paesi producono latte senza valore aggiunto. Il nostro invece ce l’ha. Allora, meglio mantenere la filiera che ridurre le produzioni. Anzi, la decisione di fare un bando unico europeo ha aiutato la nostra produzione – conclude Cova –. Invece, l’assessore Fava ha un’idea di Stato assistenziale e pensa ancora che il sistema migliore sia dare i soliti contributi a pioggia, prendendo il denaro dall’Europa a prescindere, senza fare una valutazione del mercato”.

Roma, 28 settembre 2016

News dal Parlamento

Mai più bullismo

Mai più prevaricazioni con la legge che abbiamo approvato questa settimana, alla Camera, sulle Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Il provvedimento, che ora torna al Senato, introduce elementari regole di civiltà e trasparenza, pone in atto strumenti a tutela e protezione di chi è vittima della gogna mediatica, ma soprattutto mette al primo posto il ruolo determinante della prevenzione attraverso l’educazione a un uso consapevole e responsabile della rete, richiamando alle proprie responsabilità anche gli operatori che forniscono servizi di social networking. Inoltre, prevede l’ammonimento del questore, sia per gli atti di bullismo che per il cyberbullismo, puniti a querela.

La disciplina è mutuata da quella, ormai già collaudata, dello stalking e risulta finalizzata sia a evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere l’autore consapevole del disvalore del proprio atto. Se l’ammonito è minorenne, il questore convoca con l’interessato almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale): la specifica finalità di questa misura è quella di far percepire ai ragazzi, soprattutto ai minori, un concetto concreto e reale: l’obbligo del rispetto della legalità, la responsabilità verso la propria vita e verso quella degli altri, in un’ottica, dunque, prettamente preventiva. Nella stessa ottica è prevista la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

Relativamente agli atti persecutori commessi mediate strumenti informatici o telematici si prevede una pena individuata in via autonoma da un anno a sei anni. Attualmente lo stalking commesso per via informatica o telematica è sanzionato con un aumento della pena massima di cinque anni.

 

A tutela del vino

Un altro provvedimento importante cui abbiamo dato il via libera in questi giorni, è quello per il settore agricolo e relativo alla Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Il provvedimento, approvato all’unanimità, riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini.

Il Titolo I prevede disposizioni a tutela del vino e della vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell’Italia. Il provvedimento disciplina la produzione, la commercializzazione, l’indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e le menzioni tradizionali, l’etichettatura, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli anche aromatizzati e degli aceti.

Nel Titolo II, nell’ambito delle disposizioni sulla produzione e la commercializzazione dei vini, si stabilisce che per la viticoltura e il potenziale produttivo, si introducono specifiche norme sugli impianti; per la produzione e le pratiche enologiche si prevedono  semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all’ufficio territoriale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; per la commercializzazione, si dettano norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti e i vini tenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione.

Le disposizioni per la Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, Titolo III, riguardano in particolare la classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali; la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; la rivendicazione e la gestione delle produzioni, prevedendo per i vini Dop che, in annate climaticamente favorevoli, le regioni possano destinare l’esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale; la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini Dop e Igp.

Infine, un articolo disciplina specificatamente l’utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli Dop e Igp.

 

Legge elettorale: se ne parli

Questa settimana si è discusso anche della legge elettorale. In particolare, alla Camera, abbiamo approvato una mozione che impegna ad avviare,nelle sedi competenti, una discussione al fine di consentire ai diversi gruppi parlamentari di esplicitare le proprie eventuali proposte di modifica della legge stessa e a valutare possibili convergenze.

 

Bancari, ma etici

Ho aderito alla proposta di legge sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica, che intende valorizzare le banche orientate a finanziare, spesso con modalità innovative e in via prevalente, attività che rispecchiano determinati requisiti di responsabilità sociale e ambientale, e stabilire la definizione di operatori bancari di finanza etica quali intermediari finanziari che rispettano determinati requisiti.

In particolare, con questa proposta vengono definiti operatori bancari di finanza etica quei soggetti che svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche; danno evidenza pubblica dei finanziamenti erogati a persone giuridiche; dedicano ad organizzazioni non profit o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti; non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività; sono caratterizzati da governance con orientamento democratico e partecipativo; hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca.

 

LA RIFORMA PASSO PASSO

 

Il Senato

Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della riforma costituzionale, approfondendo meglio la struttura del nuovo Senato.

Testo vigente art.57 Testo modificato
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

 

Il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Il numero dei senatori elettivi è di 315, 6 dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Abrogato
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
  Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
Testo vigente art.58 Testo modificato
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età Abrogato
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età. Abrogato

 

 

Testo vigente art.59 Testo modificato
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica  Identico
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

 

 

Commento

L’articolo 2 del testo di legge costituzionale, modificando l’articolo 57 della Costituzione, definisce una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica. In particolare, rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal testo costituzionale vigente, il nuovo Senato è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali o delle province autonome, in conformità alle scelte degli elettori. Al contempo, il Presidente della Repubblica può nominare fino a 5 senatori, che durano in carica 7 anni, tra i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica in qualità di senatori di diritto e a vita. Per il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei componenti, l’elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un’ele zione di secondo grado.

L’elezione dei senatori avviene inoltre in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle province autonome, secondo le modalità stabilite dalla nuova legge elettorale del Senato che verrà fatta con legge ordinaria. Per quanto attiene alle modalità di ripartizione dei seggi tra le Regioni, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2 e ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2. Al contempo, senza mutare l’impostazione del testo attuale, la riforma prevede che la ripartizione dei seggi tra le regioni si effettui in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Inoltre, viene eliminato il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero, non più applicabile a l nuovo Senato.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dell’organo dell’istituzione territoriale da cui sono stati eletti, ossia con la durata dei consigli regionali. Il Senato diviene dunque organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento. Inoltre, la cessazione dalla carica elettiva regionale o locale ha per conseguenza la decadenza da senatore.

Per quanto riguarda l’elettorato attivo e passivo dei senatori, non è più previsto il requisito del compimento di 40 anni di età per diventare senatori, né quello di 25 anni per esercitare il diritto di voto (si intende da parte dei consiglieri regionali).

 

 

 Paolo Cova

News dal Parlamento

Ciampi e la “Politica mite”

 

Oggi è morto il Presidente Emerito della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi. Lo ricordo come persona che ha sempre servito il suo Paese con spirito di sobrietà e completa dedizione. Nei giorni scorsi il Presidente Mattarella ha parlato di una “politica mite” e la figura di Ciampi rappresenta perfettamente questo modo di “fare” e pensare la politica. La sua caratteristica è stata la profonda convinzione nei propri valori e principi coniugata con la capacità di mediazione che lo portava a non imporli mai agli altri. Ci ha aiutato a riscoprire il valore dello Stato e dell’essere Italiani, l’importanza della nostra nazione e dell’Europa.

 

Lo Stato in conti

I lavori alla Camera sono ripresi in grande stile: prima di tutto abbiamo approvato il Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2015 e le Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2016.

Per capire qualcosa dei conti pubblici, vi informo che dal rendiconto risulta che il conto consuntivo delle Amministrazioni dello Stato presenta previsioni definitive di entrata e di spesa pari, rispettivamente, a 863.809 e 857.771 milioni di euro in termini di competenza e a 874.724 e 893.696 milioni di euro in termini di cassa.

Inoltre, la gestione di cassa ha dato luogo complessivamente a incassi per 771.529 milioni di euro e a pagamenti per 812.904 milioni di euro. Rispetto ai corrispondenti dati dell’anno 2014 (774.279 milioni di euro di incassi e 770.732 milioni di pagamenti), si registra una diminuzione degli incassi (-0,4 per cento) e un aumento dei pagamenti (5,5 per cento). L’incidenza sul Pil è pari al 47,1 per cento per gli incassi e al 49,7 per cento per i pagamenti.

Per quanto riguarda, invece, l’assestamento, le variazioni proposte determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, pari a 243 milioni di euro. La variazione risulta da una riduzione delle spese per 2.081 milioni e da una riduzione delle entrate per 1.838 milioni di euro.

Cosa significa? Che le variazioni che si propongono sulle entrate sono dovute alla riduzione delle entrate tributarie per l’adeguamento alle stime del Documento di economia e finanza 2016 (-3.510 milioni di euro), parzialmente compensata dall’incremento delle entrate extratributarie (per 1.670 milioni di euro). E che la riduzione delle spese è dovuta principalmente al decremento della spesa per interessi passivi.

 

 

Notizie dai territori

Questa settimana abbiamo approvato anche due relazioni territoriali, una riguardante il Veneto e una la Sicilia. La prima aveva già passato il vaglio della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Dall’indagine è emersa una situazione che mette in luce performances molto importanti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata, merito non dell’amministrazione regionale, ma del lavoro puntuale e preciso di tantissimi sindaci e della volontà dei cittadini.

Per quanto riguarda, invece, i rifiuti speciali la situazione è ben più critica, anche a causa di illeciti diffusi.

Anche la relazione territoriale riferita alla Sicilia è stata prima approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ed il quadro che ne è emerso è molto pesante sul piano del rischio igienico-sanitario collegato a un non corretto ciclo dei rifiuti nella comunità siciliana. È un quadro che nel tempo non è migliorato, in cui si mantengono caratteristiche assolutamente gravi sul piano ambientale e sul piano sanitario. Ancora nelle scorse settimane in Sicilia, in alcune città, montagne di rifiuti sono rimaste per strada. Altrimenti sono finite nelle solite, poche discariche che operano sull’isola.

Le soluzioni non sono facili: i colleghi siciliani hanno proposto un’autorità esterna che gestisca la situazione. È necessario rilanciare la raccolta differenziata, ma anche l’utilizzazione degli impianti di compostaggio, ma bisogna anche chiudere le discariche ormai esaurite.

 

Le ragioni del “Sì”

Giovedì 22 settembre 2016, alle 17.45, in sala Gonfalone, a Palazzo Pirelli, in via F. Filzi 22, a Milano, interverrò al dibattito sul referendum intitolato “Le ragioni del Sì – Nuovo Senato e ruolo delle Regioni”. Si potrà ascoltare Stefano Ceccanti, costituzionalista e politico dell’Università La Sapienza e autore del libro “La transizione è (quasi) finita”.

Coordinerà Fabio Pizzul e ci saranno assieme a me anche Marco Granelli e Anna Scavuzzo. Per vedere la locandina clicca qui.

 

LA RIFORMA PASSO PASSO

 

Il Parlamento

A partire da questa news e fino al voto sul referendum vi informerò sui passaggi più importanti della riforma. Punto per punto leggeremo insieme le novità e le differenze tra un testo e l’altro e cercheremo di darne una lettura critica. Vorrei iniziare proprio con il luogo dove siedo ormai da più di tre anni, il Parlamento.

 

Testo vigente art. 55 Testo modificato
 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

 

Identico

 

 

 

 

 

 

  Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
  Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

 

  La Camera dei deputati è titolare delrapporto di fiducia con il Governo edesercita la funzione di indirizzo politico,  la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.
  Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

Concorre all’esercizio della funzionelegislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.

Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificarel’attuazione delle leggi dello Stato.

 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Identico

 

 

 Commento

Le modifiche all’articolo 55 della Costituzione rivisitano profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. A queste modifiche consegue la configurazione di un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il primo comma del nuovo articolo 55 – che prevede che “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” – non è modificato rispetto al testo vigente della Costituzione. La seconda Camera, pertanto, mantiene la denominazione di “Senato della Repubblica”, rispetto al testo iniziale del disegno di legge, che faceva invece riferimento al Senato delle autonomie.

Il nuovo secondo comma prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, rafforzando in questo modo il principio della parità di accesso alle cariche elettive, già sancito dall’articolo 51 della Costituzione.

Il nuovo terzo comma dell’articolo 55 prevede che “Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione”. I senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione. Essi divengono invece rappresentanti delle istituzioni territoriali.

Il nuovo quarto comma attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita “la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo”.

Ecco perché il Senato della Repubblica “rappresenta le istituzioni territoriali”. La previsione va letta in correlazione con il nuovo articolo 57, in base al quale il Senato è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali (oltre ai senatori di nomina presidenziale e agli ex Presidenti della Repubblica) eletti dai Consigli regionali, in conformità alle scelte espresse dagli elettori.

Il quinto comma individua le funzioni del Senato che sono: il raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; il concorso all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità; il concorso all’esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea; la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori; il concorso all’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge; il concorso alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato.

Infine, con il nuovo sesto comma non è mutata la previsione in base alla quale il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione, ovvero per l’elezione del Presidente della Repubblica; per il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica; per la messa in stato di accusa dello stesso nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione; per l’elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

 

 

Paolo Cova

 

Carlo Azeglio Ciampi

Oggi è morto il Presidente Emerito della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi.

Lo ricordo come persona che ha sempre servito il suo Paese con spirito di sobrietà e completa dedizione.

Nei giorni scorsi il Presidente Mattarella ha parlato di una “politica mite” e la figura di Ciampi rappresenta perfettamente questo modo di “fare” e pensare la politica. La sua caratteristica è stata la profonda convinzione nei propri valori e principi coniugata con la capacità di mediazione che lo portava a non imporli mai agli altri.

Ci ha aiutato a riscoprire il valore dello Stato e dell’essere Italiani, l’importanza della nostra nazione e dell’Europa.