News dal Parlamento

Mai più bullismo

Mai più prevaricazioni con la legge che abbiamo approvato questa settimana, alla Camera, sulle Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Il provvedimento, che ora torna al Senato, introduce elementari regole di civiltà e trasparenza, pone in atto strumenti a tutela e protezione di chi è vittima della gogna mediatica, ma soprattutto mette al primo posto il ruolo determinante della prevenzione attraverso l’educazione a un uso consapevole e responsabile della rete, richiamando alle proprie responsabilità anche gli operatori che forniscono servizi di social networking. Inoltre, prevede l’ammonimento del questore, sia per gli atti di bullismo che per il cyberbullismo, puniti a querela.

La disciplina è mutuata da quella, ormai già collaudata, dello stalking e risulta finalizzata sia a evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere l’autore consapevole del disvalore del proprio atto. Se l’ammonito è minorenne, il questore convoca con l’interessato almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale): la specifica finalità di questa misura è quella di far percepire ai ragazzi, soprattutto ai minori, un concetto concreto e reale: l’obbligo del rispetto della legalità, la responsabilità verso la propria vita e verso quella degli altri, in un’ottica, dunque, prettamente preventiva. Nella stessa ottica è prevista la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

Relativamente agli atti persecutori commessi mediate strumenti informatici o telematici si prevede una pena individuata in via autonoma da un anno a sei anni. Attualmente lo stalking commesso per via informatica o telematica è sanzionato con un aumento della pena massima di cinque anni.

 

A tutela del vino

Un altro provvedimento importante cui abbiamo dato il via libera in questi giorni, è quello per il settore agricolo e relativo alla Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Il provvedimento, approvato all’unanimità, riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini.

Il Titolo I prevede disposizioni a tutela del vino e della vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell’Italia. Il provvedimento disciplina la produzione, la commercializzazione, l’indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e le menzioni tradizionali, l’etichettatura, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli anche aromatizzati e degli aceti.

Nel Titolo II, nell’ambito delle disposizioni sulla produzione e la commercializzazione dei vini, si stabilisce che per la viticoltura e il potenziale produttivo, si introducono specifiche norme sugli impianti; per la produzione e le pratiche enologiche si prevedono  semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all’ufficio territoriale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; per la commercializzazione, si dettano norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti e i vini tenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione.

Le disposizioni per la Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, Titolo III, riguardano in particolare la classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali; la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; la rivendicazione e la gestione delle produzioni, prevedendo per i vini Dop che, in annate climaticamente favorevoli, le regioni possano destinare l’esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale; la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini Dop e Igp.

Infine, un articolo disciplina specificatamente l’utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli Dop e Igp.

 

Legge elettorale: se ne parli

Questa settimana si è discusso anche della legge elettorale. In particolare, alla Camera, abbiamo approvato una mozione che impegna ad avviare,nelle sedi competenti, una discussione al fine di consentire ai diversi gruppi parlamentari di esplicitare le proprie eventuali proposte di modifica della legge stessa e a valutare possibili convergenze.

 

Bancari, ma etici

Ho aderito alla proposta di legge sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica, che intende valorizzare le banche orientate a finanziare, spesso con modalità innovative e in via prevalente, attività che rispecchiano determinati requisiti di responsabilità sociale e ambientale, e stabilire la definizione di operatori bancari di finanza etica quali intermediari finanziari che rispettano determinati requisiti.

In particolare, con questa proposta vengono definiti operatori bancari di finanza etica quei soggetti che svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche; danno evidenza pubblica dei finanziamenti erogati a persone giuridiche; dedicano ad organizzazioni non profit o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti; non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività; sono caratterizzati da governance con orientamento democratico e partecipativo; hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca.

 

LA RIFORMA PASSO PASSO

 

Il Senato

Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della riforma costituzionale, approfondendo meglio la struttura del nuovo Senato.

Testo vigente art.57 Testo modificato
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

 

Il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Il numero dei senatori elettivi è di 315, 6 dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Abrogato
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
  Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
Testo vigente art.58 Testo modificato
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età Abrogato
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età. Abrogato

 

 

Testo vigente art.59 Testo modificato
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica  Identico
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

 

 

Commento

L’articolo 2 del testo di legge costituzionale, modificando l’articolo 57 della Costituzione, definisce una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica. In particolare, rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal testo costituzionale vigente, il nuovo Senato è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali o delle province autonome, in conformità alle scelte degli elettori. Al contempo, il Presidente della Repubblica può nominare fino a 5 senatori, che durano in carica 7 anni, tra i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica in qualità di senatori di diritto e a vita. Per il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei componenti, l’elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un’ele zione di secondo grado.

L’elezione dei senatori avviene inoltre in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle province autonome, secondo le modalità stabilite dalla nuova legge elettorale del Senato che verrà fatta con legge ordinaria. Per quanto attiene alle modalità di ripartizione dei seggi tra le Regioni, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2 e ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2. Al contempo, senza mutare l’impostazione del testo attuale, la riforma prevede che la ripartizione dei seggi tra le regioni si effettui in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Inoltre, viene eliminato il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero, non più applicabile a l nuovo Senato.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dell’organo dell’istituzione territoriale da cui sono stati eletti, ossia con la durata dei consigli regionali. Il Senato diviene dunque organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento. Inoltre, la cessazione dalla carica elettiva regionale o locale ha per conseguenza la decadenza da senatore.

Per quanto riguarda l’elettorato attivo e passivo dei senatori, non è più previsto il requisito del compimento di 40 anni di età per diventare senatori, né quello di 25 anni per esercitare il diritto di voto (si intende da parte dei consiglieri regionali).

 

 

 Paolo Cova