News dal Parlamento

Come cambia l’informazione

Questa settimana abbiamo approvato un testo atteso: l’Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, assieme alla Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Il provvedimento prevede una ridefinizione della platea che può accedere ai contributi del sostegno pubblico all’editoria secondo due linee di fondo: maggiore trasparenza e migliore definizione della piccola editoria. Si vuole privilegiare in particolare il tema del no profit e delle cooperative di giornalisti, mentre si escludono, in maniera molto chiara, sia i fogli di partito sia le società quotate in Borsa.

Gli obiettivi sono plurimi: si vuole assicurare diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione a livello locale e nazionale; incentivare l’innovazione nell’informazione e nella rete di distribuzione e vendita e le imprese del settore a investire e acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo; portare sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell’informazione digitale. Perciò, vogliamo garantire che al contributo pubblico corrispondano capacità economica e imprenditoriale, una reale esistenza sulla base delle copie vendute, e la capacità di raccogliere fondi diretti.

Questi fondi sono destinati, dunque, alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti non aventi fini di lucro; editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche; enti senza fini di lucro; cooperative giornalistiche; associazioni dei consumatori a condizione che risultino iscritte nell’elenco istituito dall’articolo 137 del codice del consumo; quotidiani e periodici in lingua italiana editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero; imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti.

Non riceveranno i fondi organi di informazione di partiti, movimenti politici e sindacali; tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa; periodici specialistici di carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico.

Altro punto importante del provvedimento è la revisione dell’ordine dei giornalisti e del suo consiglio nazionale secondo un principio di razionalizzazione delle competenze. Si interviene anche sul tema dei prepensionamenti di questo settore con un criterio di razionalità, che dice che laddove c’è bisogno di un intervento pubblico e, quindi, di contributi, ci deve essere rigore, un accompagnamento verso una condizione simile a quella di tutti i lavoratori.

Per quanto riguarda la Rai, viene introdotto il limite massimo retributivo di 240mila euro annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione. Inoltre, la durata della concessione per l’emittente pubblico è fissata ora in 10 anni contro i 20 precedentemente previsti.

 

Altri passi sulla giustizia

Altro provvedimento importante approvato nei giorni scorsi, la Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Il testo interviene su più punti. Intanto, si occupa dell’organico della Corte di cassazione per potenziarlo e consentire il mantenimento in servizio dei vertici; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente a garantire la celere copertura degli uffici vacanti; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza.

Poi, si supera la farraginosità dell’attuale “procedimento-filtro” in Cassazione (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza) prevedendo, sul modello della Cassazione penale, che sia il presidente della sezione con decreto, in sede di fissazione dell’adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro. Viene modificata la disciplina del concorso per magistrato ordinario, prevedendo una forma di immissione in servizio più rapida, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici. Viene poi aumentato da 3 a 4 anni il periodo di permanenza nella sede cui è subordinata la richiesta di trasferimento dei magistrati ordinari.

Ulteriore finalità del provvedimento d’urgenza è il potenziamento degli uffici di sorveglianza che nel corso della legislatura hanno visto ampliate le proprie funzioni. Mentre per quanto riguarda le misure urgenti a sostegno della giustizia amministrativa, si parla del miglior funzionamento del processo amministrativo telematico.

Infine, si è deciso di consentire il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati che svolgono funzioni direttive in Consiglio di Stato o alla Corte dei Conti e degli avvocati dello Stato che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età.

 

Mineo, un Cara diverso

Abbiamo sentito tutti nominare, forse anche più volte, il centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Mineo, in provincia di Catania. Una struttura nata nel 2011, a seguito della proclamazione, da parte del Governo italiano, dello stato di emergenza per far fronte all’eccezionale afflusso di migranti sulle coste italiane a seguito degli sconvolgimenti politici avvenuti nei Paesi arabi del nordafrica. Non vi racconto la storia di come si è sviluppato, ma posso dire che dai sopralluoghi effettuati nel 2015 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, sono emerse criticità accentuate nella gestione in termini di qualità dei servizi resi agli ospiti: abitazioni degradate e talora fatiscenti, sovraffollamento, precarie condizioni igienico sanitarie, prese nza insufficiente in relazione al numero degli ospiti di operatori qualificati per il sostegno educativo, psicologico, sanitario, linguistico. Altre gravi carenze sono state riscontrate anche sul piano della trasparenza della gestione amministrativa, in relazione al rapporto coi fornitori, all’assunzione del personale, al sistema di registrazione delle presenze.

Il centro oggi è commissariato, ma ciò non ci ha impedito di approvare una mozione in cui si impegna il Governo a ridurre progressivamente le presenze all’interno del Cara, proseguendo nel ridimensionamento della struttura avviato dopo il commissariamento; a garantire la necessaria discontinuità nel modello di gestione, proseguendo nell’opera di riqualificazione dei servizi offerti al fine di una migliore qualità dell’accoglienza nel rispetto della dignità dei soggetti ospitati; ad escludere l’ipotesi di adibire il Cara di Mineo alla funzione di hotspot; a destinare appositi lotti all’ospitalità e all’assistenza di categorie vulnerabili, quali donne in difficoltà, famiglie e minori non accompagnati; a indire, per la futura gestione, gare di appalto separate per singoli lotti corrispondenti alle diverse tipologie di servizi, in modo da favorire la concorrenza ed elevare la qualità e l’economicità della gestione.

Le ragioni del “sì”

Questa settimana un primo appuntamento sul referendum a cui interverrò con l’On. E. Rosato e il consigliere B. Ceccarelli avrà luogo venerdì 14 ottobre, ore 18.00, presso la Biblioteca Calvairate a Milano, qui la locandina.

 

 

A Vimodrone “Basta un Sì”

Un secondo appuntamento, Il Comitato “Basta un sì” di Vimodrone organizza per domenica 16 ottobre 2016, a partire dalle 10, in piazza Unità d’Italia, l’incontro “Un Sì per cambiare l’Italia”. Sarò presente e interverrò assieme a Sara Valmaggi, Vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia e componente della Commissione Sanità e assistenza, Stefano Gibilisco, consigliere comunale di Vimodrone, Alessandro Iobbi, coordinatore del Comitato “Basta un Sì” di Vimodrone.

Qui la locandina

 

 

LA RIFORMA PASSO PASSO

 

Il procedimento legislativo

Non avevamo ancora terminato di capire come cambia il nuovo procedimento legislativo. Ecco gli altri due articoli della riforma che se ne occupano.

 

 

Testo vigente art. 71 Testo modificato
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale identico
Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
 

 

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

 

 

Testo vigente art. 72 Testo modificato
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
 

 

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

 

 

 

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70. Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge.

 

 

 

Commento

L’articolo 11 del testo di legge costituzionale modifica l’articolo 71 della Costituzione che disciplina l’iniziativa legislativa in generale, lasciando inalterato il primo comma che attribuisce il potere di iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferito con legge costituzionale.

Più in generale, nel nuovo testo costituzionale, la presentazione dei disegni di legge risulta così disciplinata: i disegni di legge ad approvazione bicamerale sono presentati alla Camera o al Senato; tutti gli altri disegni di legge devono necessariamente essere presentati alla Camera; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge devono essere presentati alla Camera; i disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali devono essere presentati alla Camera. Viene attribuito al Senato il potere di richiedere alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi.

 

 

 Paolo Cova