Gruppi sportivi forze armate e doping: risposta Sottosegretario

Nella sezione video del mio sito, potete vedere il video della presentazione della Interpellanza urgente e la replica dopo la risposta del sottosegretario Giacomelli.

Qui sotto potete leggere il testo della risposta che ho ricevuto:

ANTONELLO GIACOMELLI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.

 

Signor Presidente, è una comunicazione complessa, per la complessità del quesito posto, che evidentemente ha richiesto l’acquisizione di elementi di conoscenza da parte di più soggetti.

  Per gli aspetti di competenza del Ministero della giustizia, dalle informazioni assunte presso il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria competente in merito agli illeciti degli atleti del gruppo sportivo del corpo di polizia penitenziaria, consta come alle Fiamme Azzurre non sia pervenuta alcuna comunicazione dal CONI o dalle federazioni sportive circa l’indagine Olimpia.

  Risulta, invece, trasmessa in data 4 dicembre 2014 nota della procura nazionale antidoping, a seguito della quale sono state richieste agli atleti interessati alle presunte violazioni delle comunicazioni, whereabouts, relazioni esplicative sui fatti contestati.

  In attesa delle determinazioni della procura nazionale antidoping, tutti gli atti inerenti a questa vicenda sono stati tempestivamente trasmessi dal responsabile del gruppo sportivo alla direzione generale del personale e della formazione del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Allo stato, in assenza di comunicazioni e dell’irrogazione di sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva, non si è dato corso a provvedimenti disciplinari.

  In merito alle comunicazioni di reperibilità che gli atleti devono inviare, si precisa come i gruppi sportivi di riferimento non possano avere accesso alle «comunicazioni di reperibilità», che costituiscono obbligo personale dell’atleta. La normativa antidoping, inoltre, non prevede l’obbligo per gli atleti di comunicare la propria reperibilità al gruppo sportivo e la riservatezza di tali comunicazioni è garantita dalle norme sulla tutela della privacy.

  Per completezza si rappresenta come il gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria – sempre peraltro impegnato nella lotta al fenomeno del doping – supervisioni l’attività dei propri atleti che, contestualmente all’ingresso nelle Fiamme Azzurre, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di impegno di osservanza di specifici adempimenti, finalizzati a soddisfare esigenze di trasparenza e correttezza agonistica. Queste dichiarazioni conservano validità per tutto il periodo di permanenza in servizio presso il gruppo sportivo.

  La competente articolazione di questo Ministero ha, da ultimo, fermamente respinto l’illazione relativa all’adozione di una linea difensiva condivisa tra il gruppo sportivo Fiamme Azzurre e gli atleti deferiti di fronte alla procura nazionale.

  Per quanto attiene, infine, al procedimento penale pendente presso il tribunale di Bolzano in relazione ai fatti in oggetto, si rappresenta come dalla lettura delle contestazioni non emergano fatti ascrivibili ad atleti delle Fiamme Azzurre. Avuto riguardo agli aspetti di competenza del Ministero dell’interno si premette che nessun atleta Fiamme Oro ha mai subito, da parte del CONI, sanzioni per «somministrazione, utilizzo o tentato utilizzo di sostanze dopanti».

  Si informa, invece, che nel mese di dicembre 2014, in relazione all’informativa conclusiva dell’inchiesta avviata dalla procura della Repubblica di Bolzano, la procura antidoping del CONI ha aperto dei procedimenti nei confronti di quattro atleti in forza al centro nazionale Fiamme Oro di Padova, per i mancati adempimenti – le comunicazioni di cui abbiamo parlato – riferiti al periodo gennaio 2011 – giugno 2012, durante il quale non avrebbero, appunto, comunicato la loro reperibilità.

  Come è noto, le norme sportive antidoping prevedono l’obbligo – a carico degli atleti – di fornire informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza. In particolare, questo obbligo riguarda gli atleti nazionali di alto livello inseriti in un apposito registro. Questo obbligo impone di comunicare, trimestralmente, le informazioni circa il luogo di permanenza dell’atleta che, in tal modo, si rende disponibile ai fini dell’effettuazione di controlli antidoping, senza preavviso, fuori dalla competizione sportiva. A seguito della comunicazione inviata dalla procura antidoping al centro nazionale Fiamme Oro di Padova, sono stati richiesti chiarimenti agli atleti coinvolti. Dalle risposte degli interessati è emerso che gli atleti hanno omesso di informare i responsabili, i dirigenti e i tecnici delle Fiamme Oro, circa le presunte inadempienze e le relative contestazioni sollevate dal CONI. Peraltro, il vice presidente vicario del settore atletica Fiamme Oro, ha aperto dei procedimenti disciplinari, nei loro confronti, non solo per aver evidentemente omesso di inviare la comunicazione necessaria, ma per aver omesso, anche, di informare l’ufficio di appartenenza in merito ai solleciti ricevuti per le procedure di registrazione e aggiornamento della piattaforma Whereabouts.

  Agli atleti sono state notificate le contestazioni di addebiti, in attesa della chiusura dell’inchiesta da parte della procura nazionale del CONI. Gli atleti hanno nominato un legale di fiducia, per difendere i loro interessi nell’ambito della procedura avviata dalla procura federale.

 

  Più in generale, è utile sottolineare che, ai sensi delle norme sportive antidoping emanate dal CONI, l’atleta rimane – lo ribadisco – sempre e comunque l’unico responsabile dell’invio delle proprie informazioni.

  In tal senso, il CONI ha creato una piattaforma informatica attraverso cui l’atleta comunica personalmente le informazioni sulla reperibilità. Il sistema digitale in questione e le procedure di comunicazione dei dati, non permettono e non hanno permesso a questi gruppi sportivi di avere un riscontro diretto circa gli adempimenti effettuati dagli atleti. Il centro nazionale «Fiamme Oro» di Padova, per prevenire la violazione delle norme antidoping, ovvero l’utilizzo di sostanze dopanti, dal 2013 ha posto in essere un sistema di informazione e controllo che prevede: l’aggiornamento professionale riservato agli atleti sulla normativa antidoping; l’invio a tutti gli atleti della normativa e delle modifiche intervenute sull’antidoping; l’elaborazione della guida ai regolamenti, con all’interno un ampio capitolo sulle normative antidoping.

  Inoltre, sempre dal 2013, sono stati disposti controlli, da parte dello staff tecnico delle «Fiamme Oro», sugli adempimenti degli atleti correlati agli obblighi di comunicazione.

  Per quanto riguarda, invece, il gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco «Fiamme Rosse», lo stesso è stato istituito il 21 ottobre 2013, il relativo statuto è stato approvato il 4 dicembre 2014 ed il successivo 13 aprile 2015 è stato emanato il regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta.

   Nell’ambito del citato regolamento, questa amministrazione, consapevole dell’importanza della lotta al doping, ha previsto fra le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco in qualità di atleta, anche l’utilizzo delle sostanze individuate dalla lista proibita dall’Agenzia mondiale antidoping. Peraltro, lo statuto delle «Fiamme Rosse» sopra richiamato prevede un’apposita disposizione secondo la quale gli atleti devono mantenere in ogni circostanza comportamenti improntati alla massima correttezza, nonché aderire al codice mondiale antidoping.

Va aggiunto, infine, che i partecipanti ai campionati italiani riservati a tutto il personale dei vigili del fuoco praticante attività sportiva amatoriale, devono attenersi alla normativa in materia di controlli antidoping. Detti atleti sono, pertanto, soggetti ai controlli a campione effettuati in occasione di manifestazioni sportive dalla commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela sanitaria nelle attività sportive e, ove facciano uso per motivi terapeutici, di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e di pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, a documentare debitamente le proprie patologie e prescrizioni.

  Per quanto concerne gli atleti appartenenti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si precisa che il Corpo forestale dello Stato è dotato di un proprio gruppo sportivo, il Gruppo sportivo forestale, che, a seguito di convenzione con il CONI, è affiliato a diciotto federazioni.

  Si precisa che di tutte le tematiche connesse all’indagine «Olimpia» e altre non era, fino al dicembre 2014, giunta alcuna informazione ufficiale al Gruppo sportivo forestale, o comunque altro tipo di comunicazione, da parte del CONI o dalla FIDAL. La prima comunicazione formale di problematiche connesse a mancate comunicazioni relative ad atleti del gruppo sportivo forestale inseriti nell’elenco del CONI è pervenuta solo in data 4 dicembre 2014, a seguito di richiesta notizie da parte della procura federale FIDAL.

  Premesso per le diverse fattispecie quanto detto a proposito delle diverse amministrazioni, veniamo ai punti specifici sollevati dall’iniziativa dell’onorevole Cova.

  Sul primo punto, cioè se i comandanti dei gruppi sportivi indicati in premessa fossero a conoscenza che atleti di tutte le discipline sportive appartenenti al proprio gruppo sportivo non avevano provveduto a inviare il modulo della propria reperibilità: la normativa di riferimento prevede che sia compito, onere, dovere del singolo atleta, incluso in un elenco periodicamente aggiornato, provvedere a compilare il modulo di reperibilità finalizzato a consentire controlli a sorpresa da parte dell’ente internazionale o dell’ente nazionale. Nel caso in esame, l’atleta inserito nel registro ha innanzitutto l’obbligo di fornire le proprie informazioni al fine di essere reperibile e disponibile ai fini dell’effettuazione di controlli fuori competizione.

 

  Le informazioni e le variazioni devono essere fornite, in maniera accurata e completa, per ogni giorno del trimestre.

  Ancorché l’atleta possa delegare gli adempimenti che precedono a terzi, è necessario sottolineare come lo stesso atleta rimane sempre e comunque l’unico responsabile della correttezza e dell’aggiornamento della produzione delle proprie informazioni sul luogo di permanenza.

  Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) – quale organismo responsabile, per le proprie specifiche competenze, della lotta al doping sul territorio nazionale – è destinatario e garante, da un lato, della normativa statuale sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, dall’altro, del rispetto della normativa sportiva internazionale. Sotto tale profilo, il CONI ha approvato le norme sportive antidoping, quale documento tecnico attuativo del Programma mondiale antidoping.

  Allo stato attuale, tenuto conto che gli atleti spesso si allenano presso strutture federali, e comunque non presso la sede principale del gruppo sportivo forestale, non vi è alcuna possibilità di controllo da parte della società sportiva dell’avvenuto inserimento dei dati richiesti in campo antidoping da parte dell’atleta, anche per motivi di privacy, tenuto conto che tali dati potrebbero riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati «sensibili». La sola Federazione sportiva competente o il CONI hanno la possibilità di controllare l’avvenuta compilazione dei moduli e, ad oggi, non hanno mai comunicato, né formalmente, né per il gruppo sportivo forestale informalmente, alle società mancanze eventuali negli obblighi di comunicazione.

  Nel caso specifico è la FIDAL che ha l’incombenza di informare, formare e controllare il corretto comportamento degli atleti di importanza nazionale. Non era, infatti, nella possibilità del gruppo sportivo forestale poter verificare eventuali mancanze.

  Peraltro, ai fini gestionali interni, il Corpo forestale dello Stato si è dotato, da un paio di anni, di un proprio programma informatico di controllo, che consente di monitorare giornalmente l’attività dei propri atleti che sono tenuti a comunicare per via informatica una serie di notizie che vanno dalla sede di allenamento, e quindi della reperibilità dell’atleta stesso, alla tipologia del lavoro svolto, a eventuali problematiche riscontrate o infortuni e, soprattutto, alla comunicazione al medico sociale, al fine della relativa autorizzazione, della necessità di prendere farmaci per eventuali patologie.

  Per quanto riguarda il punto b), se i comandanti dei gruppi sportivi, dopo le notizie delle agenzie di stampa sugli interventi fatti dalla procura di Bolzano a settembre 2014, si siano attivati per verificare che i propri atleti non si trovassero nella condizione di aver disatteso l’obbligo di comunicare la reperibilità: a seguito delle notizie ricevute dalla procura federale FIDAL – comunicazione, ricordo, avvenuta il 4 dicembre 2014 – una sola atleta era inclusa nella lista dei 38 tesserati con plurimancanze relative a comunicazioni obbligate. Un altro atleta era inserito in un elenco per un’unica mancata compilazione del whereabouts. I due atleti sono stati convocati ed è stata richiesta una dettagliata relazione finalizzata a conoscere le motivazioni della mancanza. Le relazioni sono state inviate, su richiesta, alla procura federale. Gli atleti sono stati richiamati, nel frattempo, ad uno stretto rispetto delle norme ed informati che, a seguito delle decisioni che verranno prese dalla procura, potranno essere oggetto, in quanto impiegati civili dello Stato, di procedimenti disciplinari ai sensi della normativa, nonché a provvedimenti, sempre in base alla normativa che regola il reclutamento e il trasferimento ad altro ruolo degli atleti del gruppo sportivo.

  Sul punto c), se gli atleti appartenenti ai gruppi citati in premessa, che risultano convocati per chiarimenti, abbiano condiviso e concordato la linea difensiva: gli atleti interessati si sono presentati davanti alla procura, avvalendosi della possibilità di essere assistiti da un legale di fiducia. Non è stata condivisa e concordata con la società alcuna linea difensiva comune.

  Per gli aspetti di competenza del Ministero dell’economia e finanze si rappresenta che il Centro sportivo del Corpo coordina, avvalendosi del dipendente Gruppo Polisportivo «Fiamme Gialle», la programmazione, la direzione tecnica e il controllo delle discipline sportive praticate, ripartite in 5 Nuclei Atleti.

  Il predetto Centro dispone di strutture e attrezzature sportive – nel Lazio e in Trentino Alto-Adige – in grado di assicurare la necessaria preparazione tecnico-fisica dei propri militari nonché di attuare programmi di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

  Il Comandante del Gruppo Polisportivo: (1) non ha avuto conoscenza degli atleti che, nel periodo antecedente ai Giochi Olimpici di Londra 2012, hanno omesso l’invio della prevista «comunicazione di reperibilità».

  Parimenti, con specifico riferimento all’atletica leggera, il Comandante del I Nucleo, responsabile di detta disciplina, non è stato informato delle mancate segnalazioni se non sporadicamente – in due sole occasioni, via e-mail – dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL- settore sanitario) per presunti ritardi nell’invio del format sulla reperibilità da parte di alcuni atleti dipendenti. Peraltro, tali comunicazioni sono apparse finalizzate principalmente a sollecitare maggiore attenzione a detti obblighi piuttosto che a rilevare una vera e propria inadempienza.

  Nei citati casi, l’ufficiale ha provveduto a richiamare gli interessati, i quali hanno rappresentato diverse difficoltà nelle procedure di segnalazione quali: l’impossibilità a collegarsi al sistema informatico, l’utilizzo di password non valide per l’accesso alla predetta piattaforma, l’avvenuta comunicazione a indirizzi di posta elettronica errati, la mancanza di obblighi di compilazione del format «Whereabout clause CONI-NADO» in quanto le informazioni richieste erano già state inserite nel sistema «World Anti-Doping Agency» (WADA).

  Su quest’ultimo aspetto, giova infatti precisare che, per alcuni periodi, l’assoggettamento agli obblighi previsti dalla «International Association of Athletics Federations» (1AAF)

ha escluso l’adempimento di analoghi obblighi previsti dal CONI, grazie allo scambio di informazioni tra dette agenzie.

  In relazione al sistema di controllo interno, il Comandante ha posto in essere una costante opera di sensibilizzazione nei confronti di tutti i. responsabili dei Nuclei Atleti per contrastare il fenomeno del doping.

  Oltretutto, all’inizio di ogni stagione agonistica, ciascun militare atleta sottoscrive un impegno formale nel quale ribadisce il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antidoping – rendendosi consapevole delle implicazioni penali e disciplinari cui va incontro in caso di violazione, oltre alle inevitabili conseguenze sulla salute – e compila un modulo recante i nominativi dei medici e dei fisioterapisti di fiducia.

  Il Comandante a seguito delle notizie stampa relative alle indagini della procura di Bolzano, ha impartito precise disposizioni ai dipendenti Comandanti dei Nuclei Atleti volte a esaminare sotto il profilo disciplinare il comportamento dei militari atleti coinvolti nella vicenda.

  In tal senso, il medesimo Comandante di Gruppo ha: dato incarico ai Comandanti dei dipendenti Nuclei Atleti di assumere contatti con le rispettive Federazioni Sportive per acquisire ogni notizia su eventuali infrazioni alla normativa antidoping nell’ultimo anno, anche se di lieve entità; chiesto al Segretario Generale del CONI di informare, attraverso i competenti Uffici del Comitato olimpico, il Centro Sportivo in caso di inosservanza degli obblighi in questione da parte dei militari atleti delle «Fiamme Gialle».

  L’iniziativa ha permesso di accertare: situazioni che – seppur non rilevanti, sotto il profilo sanzionatorio, per l’ordinamento sportivo – sono state valutate disciplinarmente, dando luogo a diversi procedimenti della specie, diversi dei quali (n. 23) conclusi con l’irrogazione di una sanzione graduata in relazione alla significatività della condotta riscontrata, condotta ribadisco che seppure non rilevante sotto il profilo sanzionatorio per l’ordinamento sportivo costituisce infrazione disciplinare; alcuni atleti del settore atletica sono stati in grado di dimostrare l’assenza di ogni forma di responsabilità, atteso che al momento in cui hanno ricevuto l’e-mail di sollecito per la compilazione del format di reperibilità, erano regolarmente collegati al sistema «whereabout clause» del CONI; nessun ufficiale del Centro Sportivo ha condiviso o concordato qualsivoglia linea difensiva con gli atleti convocati dalla Procura antidoping, evitando così ogni forma di ingerenza.

  Infine per quanto concerne il Ministero della difesa, gli atleti militari, già dall’arruolamento e, in seguito, con cadenza periodica, vengono sensibilizzati attraverso specifici periodi di indottrinamento, sulla normativa antidopíng sia nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle procedure dei vari controlli e sulle conseguenze in caso di mancata segnalazione o tentativo di sottrarsi ai controlli medesimi.

  A conferma della costante attenzione e della sensibilità che l’Amministrazione rivolge all’attività d’informazione e di dissuasione, si fa presente che tra gli atti del convegno sugli «Stati Generali dello Sport Militare», tenutosi a Roma lo scorso 16 dicembre, la specifica tematica è stata oggetto della parte introduttiva.

  L’attuale normativa del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) prevede che le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), per le quali gli atleti sono tesserati, ogni anno debbano comunicare all’Ufficio Antidoping CONI – National Anti Doping Organization (NADO) l’elenco degli atleti che, per importanza, potrebbero essere inseriti nelle varie squadre nazionali.

  In un secondo tempo, il CONI comunica direttamente all’agenzia internazionale, a mezzo raccomandata, l’inserimento dell’apposito registro nel quale sono riportati tutti gli atleti che soddisfano i criteri di inclusione. Contestualmente, vengono rese note le procedure che gli interessati sono tenuti a seguire. È evidente, dunque, come già detto più volte, che le società di appartenenza, anche se militari, non sono inserite nelle linee di comunicazioni, mentre sono inserite le rispettive federazioni.

  Gli atleti comunicano trimestralmente e debbono adempiere a tutti gli obblighi della normativa, sotto la loro diretta responsabilità. Al riguardo, è opportuno osservare che, al momento del passaggio dal sistema di comunicazione cartaceo a quello telematico, nei primi mesi dell’anno 2012, i Gruppi Sportivi Militari si sono fortemente attivati per ovviare ad alcune oggettive difficoltà di ordine gestionale riscontrate dai propri atleti per effettuare correttamente tale comunicazione.

  Con riferimento all’inchiesta della procura di Bolzano, secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore della Difesa, i Comandanti del comparto Difesa, non appena appreso che nel settembre 2014 erano state avviate delle indagini da parte della procura, si sono attivati per verificare se qualche atleta alle loro dipendenze avesse disatteso l’obbligo relativo alla reperibilità. In alcuni limitati casi, sono state effettivamente accertate inadempienze da parte di atleti militari, prontamente sanzionate con provvedimenti disciplinari in linea con la vigente normativa. Tali provvedimenti sono stati posti in essere a prescindere dalle indagini e dalle conclusioni dell’indagine, nel pieno rispetto dei regolamenti militari e a dimostrazione di una volontà di assoluta trasparenza. Infine, non risulta sia stata concordata – e anche da parte di questa amministrazione viene ribadito – alcuna linea difens