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Più tutela per i piccoli stranieri soli

Dopo un lungo iter parlamentare, con la nostra approvazione, in settimana, alla Camera, giunge al via libera definitivo la proposta di legge che contiene le Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Il provvedimento introduce una serie di modifiche alla normativa vigente con la finalità di definire una disciplina unitaria organica, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

In sostanza, gli obiettivi di questa legge sono: aumentare i controlli sui minori non accompagnati, evitare che questi finiscano nelle mani delle mafie e del racket, favorire gli affidi e tutelare, con un percorso separato dagli adulti, i diritti dei minori. La legge ha, perciò, il duplice obiettivo di rafforzare le garanzie per questi minori – secondo le stime del Ministero dell’Interno, nell’ultimo anno sono stati circa 10mila – nel rispetto delle convenzioni internazionali e assicurare maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. Attraverso l’introduzione del passaggio della gestione dei minori stranieri non accompagnati allo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati costituito dalla rete degli enti locali, si fornisce ai Comuni che vi aderiscono maggiore sostegno in termini di supporto finanziario e realizzazione dei progetti di accoglienza, evitando così il rimpallo tra Stato, Comuni e comunità.

Come è possibile evitare la dispersione di minori non accompagnati? La norma introduce la riduzione dei tempi di attesa dei termini nelle strutture di prima accoglienza dai 60 giorni attuali a 30; la separazione dei minori dagli adulti; la presenza di tutori presso ogni tribunale per i minorenni; le disposizioni per favorire l’affido presso gli istituti della tutela e dell’affidamento temporaneo, con preferenze per le famiglie; il rilascio di sole due tipologie di permesso di soggiorno, per minore età o per motivi famigliari; le misure specifiche per l’inserimento dei minori non accompagnati nelle istituzioni scolastiche.

 

Magistrati, regole chiare

Ed è stata approvata anche la proposta di legge sulle Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Testo che ora torna al Senato.

La proposta di legge, che interviene sulla candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati che abbiano ricoperto incarichi politici, è fondato sulla convinzione che le istituzioni rappresentative hanno bisogno di tutte le competenze, senza escluderne nessuna, compresi i magistrati (che nell’attuale Parlamento sono in tutto nove, di cui quattro in pensione). Ma, vista la loro particolare funzione, occorre che siano assicurati, e percepiti dai cittadini, principi di autentica indipendenza e terzietà.

Perciò sono stati rafforzati i criteri già esistenti: innanzitutto è stata ampliata la platea delle cariche elettive, che vanno ora dagli enti locali fino al Parlamento europeo; è stato poi alzato a 6 mesi per candidarsi e a 5 anni dopo il rientro, il periodo nel quale il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento della circoscrizione elettorale per potersi candidare.

L’aspettativa è obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento del mandato o dell’incarico di governo sia nazionale che regionale o locale, e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l’indennità corrisposta in ragione della carica e possono scegliere per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell’anzianità di servizio. Sono “incandidabili” i magistrati che prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. E chi viola norme perde due anni di anzianità.

 

Questione di torrenti

Per la cronaca, segnalo che abbiamo anche approvato la Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

 

 

Vi segnalo il convegno “Evoluzione del sistema sanitario lombardo: la nuova organizzazione del dipartimento veterinario” che si terrà il 7/04 a Melegnano in occasione della Festa del Perdono, un mio intervento è previsto alle ore 11.00. Clicca qui per la locandina e per le informazioni.

 

Paolo Cova